L'Ente di Riscossione ha impugnato una sentenza oltre il termine di sessanta giorni, sostenendo che la notifica della decisione di primo grado, eseguita direttamente presso la sua sede anziché presso il difensore domiciliatario, non fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici d'appello. La Corte ha stabilito che, nel processo tributario, la notifica della sentenza effettuata direttamente all'ufficio a mani dell'impiegato addetto è pienamente valida. Questa modalità fa decorrere il termine breve per impugnare anche se l'ente aveva eletto domicilio presso un avvocato del libero foro. Di conseguenza, l'appello dell'Ente di Riscossione è stato dichiarato definitivamente inammissibile per tardività, confermando la vittoria della Contribuente.
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