La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 314/2025, ha stabilito che la notifica del ricorso per cassazione in materia tributaria è nulla se eseguita presso il difensore non domiciliatario del primo grado. Aderendo al principio di ultrattività, la Corte ha chiarito che, in assenza di una nuova elezione di domicilio in appello, la notifica deve essere effettuata presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio. Invece di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica, concedendo un nuovo termine per sanare il vizio.
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