La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente che contestava un avviso di accertamento fiscale. I giudici hanno stabilito che la delega di firma, concessa a un funzionario per sottoscrivere l'atto, è pienamente valida anche se non specifica il nome del delegato, la durata o le motivazioni. Si tratta, infatti, di una semplice delega per la firma e non di una delega di funzioni, che richiederebbe requisiti più stringenti. Le ulteriori doglianze del ricorrente relative alla presunta violazione del contraddittorio preventivo sono state dichiarate inammissibili per motivi procedurali.
Continua »