Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per una maggiore plusvalenza immobiliare derivante dalla vendita di un terreno. L'Agenzia delle Entrate aveva basato la sua pretesa sul valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro e sulle quotazioni OMI. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, sebbene le sole quotazioni OMI non siano sufficienti, la loro combinazione con altri elementi indiziari, come il valore accertato per l'imposta di registro, costituisce una prova presuntiva valida per l'accertamento della plusvalenza immobiliare. La Corte ha anche confermato la validità della firma dell'atto da parte di un funzionario delegato.
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