Un chirurgo ha citato in giudizio la propria struttura sanitaria per demansionamento medico e mobbing, lamentando una drastica riduzione della sua attività operatoria. La Corte di Appello ha respinto la richiesta, non riscontrando un'emarginazione voluta, ma una gestione non paritaria degli interventi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. È stato chiarito che, per configurare un demansionamento medico risarcibile, non basta una disparità quantitativa di incarichi, ma è necessaria la prova di una sostanziale inattività o l'assegnazione a mansioni estranee alla propria specializzazione.
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