Una società ha contestato avvisi di pagamento per accise sull'energia. L'Agenzia delle Dogane ha sospeso tali atti, e i giudici di merito hanno dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che l'impugnazione di un atto sospeso è legittima. L'interesse del contribuente a ricorrere sussiste poiché l'atto, sebbene sospeso, crea un pregiudizio attuale, come l'obbligo di iscrivere il debito in bilancio, giustificando la richiesta di una pronuncia giudiziale definitiva.
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