Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento, lamentando vizi nella notifica PEC delle cartelle presupposte. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la notifica PEC è valida se l'atto raggiunge il destinatario, sanando eventuali vizi. Inoltre, ha chiarito che l'Agente della Riscossione non è tenuto a produrre gli originali delle cartelle se le relate di notifica sono in atti e che una motivazione generica non rende di per sé nulla la sentenza.
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