Una società di trasporti ha citato in giudizio il destinatario della merce per il pagamento delle spese. Il destinatario si è opposto, evidenziando un contratto tra il vettore e il committente che poneva i costi a carico di quest'ultimo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso del vettore, confermando che una specifica clausola contrattuale prevale sulla norma generale. Di conseguenza, il destinatario è stato ritenuto privo di legittimazione passiva riguardo al pagamento corrispettivo trasporto, poiché l'obbligo era stato esplicitamente assunto dal committente.
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