Un'Azienda di trasporti, ammessa alla procedura di concordato preventivo, ha impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'ufficio tributario aveva calcolato l'imposta proporzionale includendo gli interessi moratori maturati dopo la presentazione della domanda di concordato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che gli interessi moratori nel concordato preventivo smettono di decorrere a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, e non dalla successiva omologa. Di conseguenza, l'imposta di registro deve essere rideterminata escludendo gli interessi maturati dopo tale deposito. Vince l'Azienda di trasporti, con conseguente ricalcolo al ribasso delle somme dovute al Fisco.
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