Un militare viene condannato per sabotaggio militare dopo aver contaminato un hangar con fibre di amianto. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, chiarisce un punto fondamentale: l'applicazione dell'attenuante per "fatto di lieve entità", introdotta da una precedente sentenza della Corte Costituzionale, si basa su un criterio puramente oggettivo. La valutazione deve concentrarsi esclusivamente sulla tenuità del danno arrecato all'efficienza del servizio militare, escludendo qualsiasi rilevanza delle motivazioni personali o sindacali dell'imputato. Poiché il danno è stato ritenuto significativo, l'attenuante non è stata concessa e la condanna confermata.
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