Una società di gestione aeroportuale ha impugnato un decreto ingiuntivo emesso a favore di una cooperativa edile in concordato preventivo, incaricata di lavori infrastrutturali. La cooperativa aveva esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 169-bis l. fall. La società aeroportuale richiedeva un indennizzo per i danni derivanti dalla mancata ultimazione delle opere, ma i giudici di merito hanno respinto la domanda per carenza di prove sul danno effettivo. Giunti in sede di legittimità, le parti hanno optato per la rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che in caso di rinuncia non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una sanzione applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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