La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15851/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di diritto fallimentare. Ha chiarito che è possibile dichiarare il fallimento di un'impresa, precedentemente ammessa a concordato preventivo omologato, che non adempia agli obblighi concordatari. Tale dichiarazione non richiede la preventiva risoluzione del concordato stesso. L'inadempimento del piano concordatario manifesta la persistenza dello stato di insolvenza e legittima una nuova istanza di fallimento. Questa decisione ribalta la precedente interpretazione di una corte d'appello, sottolineando che la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento dopo concordato sono due rimedi distinti e non consequenziali.
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