La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Curatela Fallimentare contro un istituto di credito. Il Tribunale aveva escluso la revocabilità di un'ipoteca iscritta prima della domanda di concordato preventivo, poi dichiarato inammissibile, ritenendo interrotta la continuità con il successivo fallimento. La Suprema Corte ha invece chiarito che, in base all'articolo 69-bis della Legge Fallimentare, opera il principio della consecuzione delle procedure. Pertanto, il periodo sospetto per l'azione revocatoria deve essere calcolato a ritroso partendo dalla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche se questa è stata dichiarata inammissibile, purché sussista una continuità sostanziale dello stato di insolvenza. La causa è stata rinviata al Tribunale per verificare tale presupposto.
Continua »