La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15635/2025, ha rigettato il ricorso di una contribuente, confermando la legittimità di un avviso di accertamento per operazioni inesistenti. La Corte ha ribadito che, una volta che l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi presuntivi sulla fittizietà delle operazioni (come l'emissione di fatture da parte di una società 'cartiera'), spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni ricevute. La sola esibizione di fatture e prove di pagamento non è sufficiente a superare la presunzione di inesistenza, con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell'IVA.
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