Il Condannato, precedentemente beneficiario della sospensione condizionale della pena con sentenza del 2011, viene condannato per ricettazione di un telefono cellulare accertata nel 2016. La Corte d'Appello revoca il beneficio, ritenendo che il reato sia stato commesso entro i cinque anni. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato, stabilendo che l'onere di provare la data esatta del reato spetta all'accusa. In mancanza di prove, il reato si considera commesso alla data dell'accertamento (2016), ossia oltre il limite dei cinque anni. Di conseguenza, la revoca della sospensione condizionale della pena è illegittima. La Cassazione annulla la revoca senza rinvio.
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