Un condannato ha chiesto l'estinzione di una sua pena, ritenendo fosse trascorso il tempo necessario. Il Tribunale ha negato la richiesta, applicando il raddoppio termine estinzione pena a causa della recidiva, accertata in una successiva condanna. L'uomo ha fatto ricorso sostenendo che la recidiva non dovesse contare, perché il giudice l'aveva considerata equivalente alle attenuanti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: la recidiva, una volta riconosciuta, produce i suoi effetti legali, come il raddoppio dei termini, anche se non comporta un aumento diretto della pena perché bilanciata con le attenuanti. La pena, quindi, non era estinta.
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