Un imputato ha impugnato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che il secondo reato fosse stato commesso dopo la concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: per la revoca della sospensione condizionale, il momento rilevante è quello del passaggio in giudicato della seconda sentenza di condanna, non la data di commissione del reato. La revoca è pertanto legittima se la seconda condanna, per un reato commesso in precedenza, diventa definitiva.
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