Una recente sentenza della Cassazione analizza un caso di contratto di subappalto, sottolineando le conseguenze di un appello inammissibile. L'appello di un committente è stato respinto perché non ha contestato correttamente la precedente dichiarazione di inammissibilità della Corte d'Appello, ma si è concentrato sul merito. La decisione chiarisce che, di fronte a una declaratoria di inammissibilità per aspecificità, il ricorrente in Cassazione deve prima dimostrare l'errore procedurale del giudice d'appello. Viene inoltre rigettato il ricorso incidentale del subappaltatore, confermando che l'accordo verbale sul prezzo prevale sulla quantificazione di un consulente tecnico.
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