La Corte di Cassazione ha stabilito che un pagamento ricevuto da un professionista, effettuato da una società dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo poi dichiarata inammissibile, non può essere automaticamente dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 167 della legge fallimentare. La Corte ha chiarito che, in assenza di ammissione alla procedura di concordato, l'unica azione esperibile dal curatore fallimentare è la revocatoria fallimentare, disciplinata dall'art. 67 l. fall., che consente al convenuto di sollevare specifiche eccezioni di irrevocabilità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione alla luce di questo principio.
Continua »