La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 55/2025, ha stabilito che spetta al creditore dimostrare che la propria fornitura, eseguita dopo la domanda di concordato preventivo, fosse funzionale all'interesse della massa dei creditori per ottenere il riconoscimento della prededuzione. Nel caso di specie, una società di distribuzione farmaceutica si è vista negare la prededuzione per le forniture a una farmacia poi fallita, non avendo fornito prova della coerenza dell'operazione con il piano concordatario. La Corte ha chiarito che il semplice proseguimento dell'attività non è sufficiente a garantire la prededuzione, e che l'onere della prova ricade interamente sul creditore che la richiede.
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