Una società e i suoi garanti si sono opposti a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un finanziamento, chiedendo anche la nullità di un collegato contratto di swap. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda relativa allo swap a causa della presenza di una clausola compromissoria, che devolveva la decisione agli arbitri privati, respingendo il resto dell'opposizione. La Corte d'Appello ha confermato la decisione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei debitori, confermando che la connessione tra cause non esclude la competenza degli arbitri per la controversia coperta da clausola compromissoria. Di conseguenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo sul finanziamento resta di competenza del giudice ordinario, mentre la questione sul derivato spetta agli arbitri.
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