Una società costruttrice cita in giudizio il direttore dei lavori per gravi vizi di umidità in un immobile. La Corte d'Appello esclude la colpa del professionista a causa della forte ingerenza del committente. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione, afferma che la responsabilità del direttore dei lavori non viene meno. È suo dovere impartire le corrette direttive tecniche, vigilare sulla loro esecuzione e, in caso di disaccordo, persino sospendere i lavori. La scelta di un'adeguata impermeabilizzazione rientra pienamente nei suoi compiti professionali, e spetta a lui dimostrare di aver adempiuto diligentemente al proprio incarico. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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