Un consulente ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un appaltatore per il pagamento di prestazioni professionali svolte all'estero. L'appaltatore ha proposto opposizione, eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito. Secondo l'opponente, esisteva un collegamento negoziale tra il subappalto e l'appalto principale, che avrebbe dovuto estendere la clausola sul foro competente (Parma) anche al loro rapporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la competenza del tribunale del domicilio del creditore (Reggio Emilia). I giudici hanno chiarito che il subappalto conserva la sua autonomia rispetto al contratto principale, escludendo qualsiasi collegamento negoziale automatico. Inoltre, trattandosi di un credito liquido ed esigibile, l'obbligazione andava adempiuta al domicilio del creditore. L'appaltatore è stato condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria per lite temeraria.
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