Una debitrice proponeva domanda di concordato preventivo con riserva, rinunciando poi alla procedura prima dell'apertura formale. Il Tribunale liquidava il compenso del commissario giudiziale in circa 27.000 euro, basandosi sull'attività di vigilanza svolta. La debitrice impugnava il provvedimento, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio e l'assenza di un inventario ufficiale per calcolare la tariffa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per determinare il compenso del commissario giudiziale in caso di chiusura anticipata si applica il principio di proporzionalità. In mancanza di inventario, il giudice può stimare attivo e passivo dai documenti disponibili (come il piano o l'elenco creditori), riducendo la somma in base al lavoro effettivamente prestato, senza necessità di sentire preventivamente il debitore.
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