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Art. 165 L.F.

6 provvedimenti

Compenso commissario giudiziale: no a cifre senza motivazione
L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto del Tribunale che ha stabilito la somma di venticinquemila euro a favore del professionista nominato nella procedura di concordato. Secondo l'impresa, il giudice ha fissato la cifra in modo del tutto arbitrario, senza specificare i conteggi o i criteri applicati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo la nullità della decisione. Il Tribunale non può infatti limitarsi a determinare una somma globale per il compenso commissario giudiziale. Occorre esplicitare i calcoli basandosi sull'attivo, sul passivo e sulle attività svolte. La Suprema Corte ha annullato il provvedimento e ha ordinato una nuova liquidazione motivata.
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Compenso del commissario giudiziale: tagliato se l’accordo salta
Un'azienda in liquidazione propone un concordato preventivo, ma vi rinuncia prima dell'omologazione. Il Tribunale liquida ai commissari giudiziali un importo di 1,35 milioni di euro, calcolandolo sull'attivo inventariato anziché su quello realizzato, disapplicando la norma ministeriale ritenuta irragionevole. L'azienda ricorre in Cassazione. La Suprema Corte conferma che per determinare il compenso del commissario giudiziale si deve fare riferimento all'attivo inventariato per evitare disparità di trattamento. Tuttavia, accoglie il ricorso dell'azienda stabilendo che, in caso di interruzione anticipata della procedura, il compenso deve essere ridotto proporzionalmente all'opera effettivamente prestata. La causa viene rinviata al Tribunale per il ricalcolo della cifra.
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Compenso del commissario giudiziale: nullo senza motivi
I Commissari Giudiziali di una procedura di concordato preventivo hanno impugnato il decreto del Tribunale che liquidava il loro compenso finale applicando le percentuali minime di legge senza fornire spiegazioni adeguate. I professionisti hanno lamentato la mancanza di motivazione, specialmente a fronte della complessità dell'opera prestata, già riconosciuta nei decreti di acconto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il decreto di liquidazione del compenso del commissario giudiziale è nullo se privo di un'effettiva motivazione sui criteri applicati. Non basta fare riferimento all'attivo, al passivo e alla legge applicabile; il giudice deve esplicitare il percorso logico seguito per determinare la somma all'interno della forbice legale. La causa è stata rinviata al Tribunale per una nuova valutazione.
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Compenso del commissario giudiziale: spetta senza rendiconto
Una società immobiliare ha impugnato il decreto con cui il Tribunale ha liquidato il compenso del commissario giudiziale per un concordato preventivo poi interrotto. La società lamentava l'assenza di un rendiconto e la mancata instaurazione del contraddittorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il compenso del commissario giudiziale non è subordinato alla presentazione del rendiconto, poiché tale organo svolge funzioni di vigilanza e non di amministrazione attiva. Inoltre, la liquidazione non richiede un preventivo contraddittorio con la società debitrice. Di conseguenza, la società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Compenso del commissario giudiziale: dovuto anche senza inventario
Una debitrice proponeva domanda di concordato preventivo con riserva, rinunciando poi alla procedura prima dell'apertura formale. Il Tribunale liquidava il compenso del commissario giudiziale in circa 27.000 euro, basandosi sull'attività di vigilanza svolta. La debitrice impugnava il provvedimento, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio e l'assenza di un inventario ufficiale per calcolare la tariffa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per determinare il compenso del commissario giudiziale in caso di chiusura anticipata si applica il principio di proporzionalità. In mancanza di inventario, il giudice può stimare attivo e passivo dai documenti disponibili (come il piano o l'elenco creditori), riducendo la somma in base al lavoro effettivamente prestato, senza necessità di sentire preventivamente il debitore.
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Compenso amministratore giudiziario: la decadenza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14906/2024, ha stabilito che la richiesta di compenso dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati in ambito penale è soggetta al termine di decadenza di 100 giorni previsto dall'art. 71 del D.P.R. 115/2002. La Corte ha chiarito che tale termine decorre dalla data del dissequestro dei beni, che segna il compimento delle operazioni, e non dalla successiva presentazione del rendiconto finale. Questa decisione sottolinea l'importanza della diligenza nel richiedere il compenso amministratore giudiziario per non incorrere nella perdita del diritto.
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