La Corte di Cassazione si pronuncia su un complesso caso di risarcimento per mancato guadagno derivante dalla violazione di un accordo di subappalto. La sentenza chiarisce importanti principi procedurali, stabilendo che l'annullamento della decisione sull'importo del danno (quantum) non inficia la precedente sentenza, passata in giudicato, che accertava il diritto al risarcimento (an). Viene inoltre confermata la legittimità del ricorso alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa per determinare il danno da mancato guadagno, basandosi sulla normale aspettativa di profitto di un'impresa.
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