Alcune società hanno citato in giudizio una banca per un pagamento ritenuto indebito a favore di un terzo. Dopo aver perso in appello, hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, una nullità processuale per la mancata concessione di termini per presentare prove in primo grado. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che quando un vizio procedurale non comporta la regressione del processo, la parte appellante ha l'onere di riproporre specificamente le proprie istanze istruttorie nell'atto di appello, cosa che non era avvenuta. Anche gli altri motivi sono stati respinti in quanto volti a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
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