La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva la concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che tali circostanze non sono un diritto automatico derivante dall'assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi. L'appello, chiedendo una mera rivalutazione del trattamento sanzionatorio e della prognosi di pericolosità, si è configurato come un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
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