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Art. 163 Codice Penale — Sezione Prima Penale

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501 provvedimenti

Altri anni per Art. 163 Codice Penale

Sospensione condizionale della pena: risarcire tardi non salva
Il Tribunale ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a un soggetto condannato, poiché non ha risarcito il danno di 900 euro alla parte civile entro il termine di cinque mesi stabilito dalla sentenza. Il condannato ha fatto ricorso sostenendo di aver successivamente pagato a rate l'importo concordato con il creditore e di trovarsi in condizioni economiche disagiate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio entro il termine perentorio comporta la revoca automatica del beneficio. Eventuali accordi o pagamenti tardivi successivi alla scadenza sono irrilevanti, a meno che non venga dimostrata una tempestiva e assoluta impossibilità oggettiva di adempiere, circostanza non provata nel caso di specie. Il condannato perde il beneficio e deve pagare le spese processuali.
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Sospensione condizionale della pena: revoca solo con pena certa
Il Condannato ricorre contro la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice dell'esecuzione. La revoca era stata decisa poiché, dopo una prima condanna a due anni con beneficio, era sopravvenuta una seconda condanna a oltre quattro anni per tentato omicidio commesso in precedenza. La difesa sosteneva che l'accertamento della responsabilità per il secondo reato fosse anteriore, ma la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. La Corte stabilisce che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, rileva il momento in cui si forma il giudicato esecutivo completo anche della sanzione, e non la mera definitività sull'accertamento della colpevolezza. Di conseguenza, il beneficio viene definitivamente revocato e il ricorrente condannato alle spese.
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Violazione del foglio di via: condanna ferma anche col perdono
Il caso riguarda un uomo condannato per la violazione del foglio di via, sorpreso a Firenze nonostante il divieto triennale di ritorno emesso dal Questore. L'imputato era anche accusato di truffe dello specchietto. La Corte d'Appello ha ridotto la pena a tre mesi di arresto, negando le attenuanti generiche e la sospensione condizionale a causa della gravità della condotta. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'invalidità del provvedimento e l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il foglio di via conteneva regolarmente l'ordine di rientro alla residenza e la gravità del comportamento giustifica il diniego dei benefici, a nulla rilevando il perdono delle vittime delle truffe collegate.
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Sospensione condizionale della pena: no alla perdita automatica
Il Condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per tre condanne definitive. Due di queste condanne prevedevano originariamente la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha rideterminato la pena complessiva a un anno di reclusione ma ha omesso di pronunciarsi sulla concessione del beneficio per la nuova pena cumulativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che l'unificazione delle pene non cancella automaticamente la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Il giudice dell'esecuzione deve valutare l'estensione del beneficio alla pena complessiva e motivare adeguatamente la propria decisione. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è tardiva
Il Tribunale di Lecce aveva revocato al Condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo che una seconda condanna per un reato anteriore, cumulata alla prima, superasse i limiti di legge. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la seconda condanna fosse diventata definitiva ben oltre il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca della sospensione condizionale della pena può avvenire solo se la nuova condanna diventa irrevocabile entro il periodo di prova di tre o cinque anni. Poiché la seconda sentenza è diventata definitiva nel 2022, mentre il termine scadeva nel 2018, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca, ripristinando il beneficio per il Condannato.
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Sospensione condizionale della pena: quando il cumulo non salva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro la revoca della sospensione condizionale della pena. Il Condannato, dopo una prima condanna con pena sospesa, ha commesso un nuovo reato entro cinque anni, subendo una seconda condanna senza beneficio. La difesa sosteneva che il cumulo delle due pene fosse inferiore al limite di legge previsto per i giovani sotto i 21 anni. La Suprema Corte ha chiarito che la revoca è obbligatoria se il secondo giudice non concede nuovamente la sospensione condizionale della pena. La valutazione sulla concessione del beneficio spetta solo al giudice del processo e non a quello dell'esecuzione. Di conseguenza, il Condannato perde il beneficio e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Revoca della sospensione condizionale: il giudice dimentica
Il Pubblico Ministero ha richiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino in relazione a due diverse sentenze di condanna del 2015 e del 2018. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta solo per la condanna del 2018, omettendo completamente di pronunciarsi sulla richiesta relativa alla condanna del 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, stabilendo che l'omessa pronuncia costituisce un grave vizio di motivazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato parzialmente il provvedimento e ha rinviato gli atti al Tribunale affinché decida anche sulla seconda richiesta di revoca.
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Sospensione condizionale della pena: svanisce per un vecchio reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de La Condannata contro la revoca della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio poiché la donna aveva una precedente condanna a una pena detentiva non sospesa. Sommando le due condanne, si superava il limite massimo stabilito dalla legge per godere del beneficio. La difesa sosteneva che il cumulo non potesse includere pene non sospese e che la Corte d'appello avesse già valutato i precedenti. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che il cumulo delle pene per verificare i limiti della sospensione condizionale della pena comprende anche le condanne precedenti non sospese. Inoltre, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il beneficio concesso per errore se la causa ostativa non era nota al giudice di primo grado.
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Sospensione condizionale della pena: revoca per condanna tardiva
Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un condannato, poiché questi aveva una precedente condanna definitiva ostativa per reati fallimentari. Al momento della concessione del beneficio, tale condanna non era ancora iscritta nel casellario giudiziale, rendendola ignota al giudice del processo. Il Giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di revoca, ritenendo l'errore non emendabile in fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che la sospensione condizionale della pena concessa illegittimamente per cause ostative non note al giudice di cognizione può e deve essere revocata in sede di esecuzione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio.
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Sospensione condizionale della pena: la revoca è inevitabile
Il Tribunale di Roma ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino, a causa di una nuova condanna definitiva a sei anni di reclusione per un altro reato commesso nei cinque anni successivi. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione, contestando il rinvio dell'entrata in vigore della riforma Cartabia in materia di pene sostitutive e sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la questione di costituzionalità sollevata era del tutto irrilevante per il caso specifico, poiché la revoca della sospensione era un atto dovuto e non sarebbe stata influenzata dalle nuove norme. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: terzo reato e revoca totale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica contro la decisione del Tribunale di Teramo. Il caso riguarda un cittadino che aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena per due precedenti condanne. Successivamente, l'uomo ha commesso un terzo reato entro i cinque anni, ricevendo una condanna a una pena detentiva effettiva. Il Tribunale aveva negato la revoca dei primi due benefici poiché le relative pene cumulate non superavano i limiti di legge. La Cassazione ha invece stabilito che la commissione di un terzo reato con pena detentiva fa saltare il beneficio per tutte le condanne precedenti. Di conseguenza, la sospensione condizionale della pena viene revocata a ritroso anche per le prime due sentenze. La Cassazione ha annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo giudizio.
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Sospensione condizionale della pena: no al silenzio del giudice
Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano aveva riconosciuto la continuazione tra i reati di furto e ricettazione per una condannata, rideterminando la pena in sette mesi di reclusione. Il giudice aveva però omesso di valutare la richiesta della difesa di estendere la sospensione condizionale della pena alla nuova sanzione complessiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, stabilendo che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di valutare espressamente se concedere, estendere o revocare il beneficio della sospensione quando ridetermina la pena per effetto del reato continuato. La Suprema Corte ha quindi annullato il provvedimento e ha rinviato il caso al Tribunale di Milano per una nuova decisione.
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Sospensione condizionale della pena: l’età salva il condannato
Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino aveva rideterminato la pena per un condannato per più reati di stalking e lesioni, ma aveva negato la sospensione condizionale della pena ritenendo superato il limite di legge. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, evidenziando di aver commesso tutti i reati dopo il compimento dei settant'anni, circostanza che innalza il limite per la sospensione a due anni e sei mesi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che lo stalking, essendo un reato abituale, si considera consumato al momento della cessazione della condotta, avvenuta quando il soggetto era già ultrasettantenne. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato il diniego e rinviato al Tribunale per una nuova valutazione.
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Sospensione condizionale della pena: revoca e reato estinto
Il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino in tre precedenti condanne, a causa della commissione di un nuovo reato. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'estinzione del nuovo reato per decorso del tempo, a seguito di un patteggiamento, impedisse la revoca del beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'estinzione del reato non cancella il fatto storico e non impedisce la revoca automatica della sospensione condizionale della pena. Inoltre, la Corte ha confermato che il beneficio non può essere concesso più di due volte e che il giudice dell'esecuzione può intervenire se l'ostacolo non era conoscibile durante i processi precedenti. Il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese.
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Sospensione condizionale della pena: il cumulo cancella il beneficio
Il Tribunale di Lecco ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un giovane. Durante il periodo di prova, infatti, il soggetto ha subito nuove condanne per reati commessi in precedenza. Il cumulo di queste pene ha superato i limiti massimi consentiti dalla legge, anche considerando la sua minore età. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il vincolo della continuazione tra i reati e valutare la sua personalità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di superamento dei limiti edittali opera di diritto (ope legis). Il giudice dell'esecuzione deve solo accertare i fatti, senza alcun margine di discrezionalità o valutazione sul percorso rieducativo.
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Mancanza di motivazione: nullo l’atto del giudice senza senso
Il Tribunale di Napoli, operando come giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un cittadino. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione denunciando l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'ordinanza impugnata era graficamente incompleta, essendo composta da un unico periodo privo della proposizione principale. Di conseguenza, risultava impossibile comprendere il ragionamento logico del giudice. La Cassazione ha quindi annullato il provvedimento con rinvio, ordinando al Tribunale di emettere una nuova decisione che sia pienamente comprensibile e motivata.
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Sospensione condizionale della pena: la terza volta costa cara
Il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato per la terza volta, violando i limiti di legge. Il Condannato ha fatto ricorso sostenendo che un precedente reato era ormai estinto e che il giudice non poteva revocare il beneficio dopo la sentenza definitiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'estinzione del reato non cancella gli effetti penali storici e che il divieto di concedere il beneficio per più di due volte rimane valido. Inoltre, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena se concessa illegittimamente, a patto che i precedenti penali non fossero già noti e documentati nel fascicolo del processo originario. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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Sospensione condizionale della pena: no alla revoca tardiva
Il caso riguarda Il Condannato, che aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena con sentenza definitiva nel 2002. Nel quinquennio successivo compiva atti di distrazione patrimoniale, ma la sentenza dichiarativa di fallimento interveniva solo nel 2008, oltre i cinque anni. La Corte d'Appello revocava il beneficio, ritenendo il reato commesso al momento delle condotte materiali. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato: il reato di bancarotta si consuma solo con la dichiarazione di fallimento. Poiché tale evento è avvenuto oltre il termine di cinque anni dall'irrevocabilità della prima condanna, non operano i presupposti per la revoca. La Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza di revoca, confermando definitivamente la sospensione condizionale della pena per Il Condannato.
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Sospensione condizionale della pena: quando la revoca è nulla
Il Tribunale di Salerno, agendo come giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, basandosi unicamente sul certificato penale che mostrava precedenti condanne. Il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del processo originario per verificare se il primo giudice conoscesse già tali precedenti al momento della concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca in sede esecutiva è illegittima se il giudice dell'esecuzione non esamina prima il fascicolo del giudizio per verificare la conoscenza documentale delle cause ostative da parte del primo giudice.
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Sospensione condizionale della pena: risarcire subito o revoca
Il Tribunale di Vercelli aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di revocare la sospensione condizionale della pena a un condannato che non aveva risarcito il danno alla vittima. Secondo il giudice di merito, in mancanza di un termine fissato in sentenza, il condannato aveva cinque anni di tempo per pagare. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore. I giudici di legittimità hanno stabilito che, se la sentenza non fissa un termine, l'obbligo di risarcimento per ottenere la sospensione condizionale della pena scatta immediatamente al momento del passaggio in giudicato della condanna, trattandosi di un debito di denaro subito esigibile.
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