Un Condannato aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno. Il Tribunale di Trento ne aveva dichiarato la revoca, ritenendo gli obblighi non adempiuti. La Cassazione, in un precedente giudizio, aveva già annullato tale decisione per vizi procedurali e mancata valutazione delle condizioni economiche del Condannato. Nonostante ciò, il Tribunale reiterava la revoca. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento. Ha ribadito che la revoca sospensione condizionale della pena richiede un'istanza di parte specifica e una valutazione approfondita dell'impossibilità incolpevole di adempiere, come nel caso del Condannato, che aveva documentato gravi condizioni di salute e indigenza.
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