La Corte d'Appello condannava l'imputato per spaccio di lieve entità e ricettazione di un motore nautico rubato, negando i benefici di legge a causa dei precedenti penali. L'imputato ricorreva per Cassazione contestando la validità del narcotest, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale per entrambi i reati, ritenendo sufficiente il test rapido sulla droga e ingiustificata la detenzione del motore rubato. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accertato che una delle condanne pregresse riguardava una contravvenzione poi depenalizzata. Essendo cessati gli effetti penali per abolitio criminis, la Corte di Cassazione ha concesso direttamente la sospensione condizionale della pena, annullando senza rinvio la decisione sul punto.
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