Un'azienda in liquidazione ha affittato il proprio ramo d'azienda a una società terza e ha successivamente proposto un concordato in continuità aziendale, offrendo ai creditori chirografari solo il 3,73%. Una banca creditrice si è opposta, denunciando gravi anomalie patrimoniali, tra cui un enorme ammanco di oro per oltre 16 milioni di euro e l'azzeramento di crediti per 8 milioni. La Corte d'Appello ha omologato il concordato, ritenendo legittimo l'affitto preventivo e non fraudolente le condotte. La Cassazione, pur confermando la compatibilità dell'affitto d'azienda con il concordato in continuità aziendale, ha accolto il ricorso della banca. I giudici di legittimità hanno ritenuto superficiale l'analisi della Corte d'Appello sugli atti di frode, rinviando la causa per un nuovo e approfondito esame delle condotte omissive e decettive della debitrice.
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