Un'azienda prende in locazione un immobile commerciale "al grezzo" e lo trasforma in un locale di lusso a proprie spese, contando su un finanziamento pubblico che non ottiene. A seguito di morosità, il locatore chiede lo sfratto. L'azienda chiede in via riconvenzionale il rimborso delle ingenti spese di ristrutturazione. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, dichiara il ricorso inammissibile. La decisione di procedere con la ristrutturazione immobile è stata considerata un rischio d'impresa del conduttore, che non può pretendere il rimborso dal locatore in assenza di un accordo specifico.
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