Una società di sub-trasporto ha citato in giudizio diversi committenti per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni. La sua prova, costituita da un'imponente mole di documenti, è stata respinta in primo e secondo grado. La Corte d'Appello ha ritenuto il deposito cartaceo inammissibile a causa dell'obbligo di deposito telematico. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha annullato la decisione, stabilendo che l'autorizzazione iniziale del giudice al deposito cartaceo, non essendo stata impugnata, aveva creato un giudicato interno. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare il caso, non sulla base della modalità di deposito, ma sulle conseguenze della mancata indicizzazione dei documenti.
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