L'Imputato, originariamente accusato di stalking, subisce la riqualificazione del reato in molestie direttamente nella sentenza del Tribunale. La difesa ricorre in Cassazione, lamentando la mancata comunicazione preventiva del giudice, che avrebbe impedito di richiedere l'oblazione (estinzione del reato tramite pagamento). La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, se l'imputato ritiene possibile una riqualificazione del reato, ha l'onere di sollecitare il giudice e presentare contestualmente domanda di oblazione durante il processo. Se non lo fa, perde tale diritto qualora il giudice proceda d'ufficio in sentenza. La mancata interlocuzione preventiva non viola la difesa, esercitabile con l'impugnazione. L'Imputato viene condannato alle spese e a tremila euro per la Cassa delle ammende.
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