Un contribuente, raggiunto da un avviso di accertamento basato sul redditometro, ha impugnato l'atto fino in Cassazione. Durante il giudizio, ha aderito alla definizione agevolata, pagando il dovuto e ottenendo lo sgravio dall'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, verificato il perfezionamento della procedura di sanatoria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, senza entrare nel merito della pretesa fiscale originaria.
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