Un contribuente riceve un avviso di accertamento sul valore di un immobile donato. Il primo ricorso viene respinto. Successivamente, l'ufficio emette un avviso di liquidazione per riscuotere le imposte. Il contribuente propone l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, lamentando di non aver mai saputo dell'udienza e della sentenza del primo giudizio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici chiariscono che i vizi della sentenza di primo grado dovevano essere fatti valere impugnando direttamente quella decisione, e non contestando il successivo atto di riscossione. Avendo il contribuente avviato il primo giudizio, non poteva ignorarne l'esistenza. Di conseguenza, la sentenza originaria è passata in giudicato e l'avviso di liquidazione è pienamente valido.
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