Una società acquirente compra un compendio immobiliare da una società venditrice. L'accordo prevede che una porzione dell'immobile, occupata da una terza società, venga liberata entro dodici mesi, stabilendo un'indennità in caso contrario. Poiché l'immobile viene liberato con forte ritardo, la società acquirente chiede il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società venditrice, confermando la sua responsabilità. I giudici chiariscono che tra i doveri principali del venditore rientra quello di trasferire il possesso materiale del bene libero da persone e cose. La presenza di un'occupazione di fatto non equivale a una locazione opponibile all'acquirente. Di conseguenza, la società venditrice risponde dei danni per la ritardata consegna dell'immobile.
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