L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la tassazione applicata al trasferimento di due rami d'azienda effettuato in esecuzione di un concordato preventivo con assuntore. L'ufficio pretendeva di tassare autonomamente l'accollo dei debiti aziendali, ritenendolo una disposizione separata e più onerosa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che l'imposta di registro su cessione d'azienda deve essere calcolata sul valore netto del compendio trasferito, ossia sulla differenza tra attivo e passivo. L'assunzione dei debiti da parte dell'assuntore non costituisce un atto autonomo, bensì un effetto naturale e necessario del concordato, escluso da tassazione separata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Testo Unico dell'Imposta di Registro. Vince il contribuente.
Continua »