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Art. 16 R.D. n. 274/1929

6 provvedimenti

Danni in cantiere: confermata la responsabilità dello studio associato
Una società committente ha incaricato uno studio tecnico associato di coordinare fornitori e imprese durante la costruzione di un fabbricato. A causa di gravi errori nella verifica della contabilità dei lavori e dei relativi stati di avanzamento, la committente ha versato importi non dovuti all'impresa appaltatrice. La committente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni. Lo studio tecnico ha sostenuto che l'incarico spettasse al singolo professionista e che i geometri non potessero svolgere tali compiti. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dello studio associato. L'ente associativo risponde dei contratti conclusi per suo tramite e dei danni causati dal mancato controllo contabile del cantiere.
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Competenza professionale del geometra: niente compenso
Una committente si è opposta al pagamento dei compensi professionali richiesti da un geometra per la progettazione di una casa in cemento armato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della committente, stabilendo che la competenza professionale del geometra è limitata alle modeste costruzioni civili e non si estende a opere che prevedono l'uso di cemento armato, anche solo parziale. Di conseguenza, il contratto d'opera professionale è nullo per mancanza del titolo abilitativo necessario e il geometra non ha diritto ad alcun compenso, né può richiedere l'indennizzo per ingiusto arricchimento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello.
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Nullità del contratto d’opera: il geometra lavora gratis
Un geometra ha richiesto il pagamento delle prestazioni professionali per la ristrutturazione di un edificio civile, che comprendeva anche la realizzazione di solai in cemento armato. I committenti si sono opposti al pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del contratto d'opera stipulato tra le parti. Infatti, la progettazione e la direzione di opere civili in cemento armato, anche se di modesta entità, spettano esclusivamente a ingegneri e architetti. Di conseguenza, lo svolgimento di tali attività da parte di un geometra determina la nullità del contratto d'opera per violazione di norme imperative. Il professionista perde quindi ogni diritto a ricevere il compenso per l'attività svolta, non potendo esercitare alcuna azione legale per il recupero del credito.
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Nullità del contratto d’opera: niente compenso al geometra
Un geometra richiedeva il pagamento delle proprie competenze per la progettazione e direzione dei lavori di un edificio residenziale. I committenti si opponevano eccependo la nullità del contratto d'opera, poiché le opere prevedevano strutture in cemento armato in zona sismica, attività riservate per legge a ingegneri e architetti. La Corte d'Appello accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo il contratto, negando ogni compenso. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso del professionista. I giudici hanno ribadito che il superamento dei limiti professionali del geometra determina la nullità del contratto d'opera, impedendo qualsiasi richiesta di pagamento, anche se i calcoli strutturali erano stati affidati a un ingegnere esterno e i clienti erano consapevoli della violazione.
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Nullità contratto d’opera: Geometra fa l’Ingegnere, perde tutto
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del contratto d'opera professionale stipulato tra un'azienda e un geometra. L'incarico prevedeva la progettazione di un centro commerciale, un'attività che includeva la realizzazione di strutture in cemento armato, riservata per legge agli ingegneri. Secondo la Corte, quando un professionista svolge un'attività che esula dalla propria competenza legale, il contratto è radicalmente nullo. Tale nullità è totale e non solo parziale, poiché le prestazioni sono inscindibili. Di conseguenza, il professionista non ha diritto ad alcun compenso e deve restituire le somme già percepite. La sentenza ribadisce il principio che l'esercizio di una professione protetta senza la necessaria iscrizione all'albo specifico rende il rapporto contrattuale invalido.
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Responsabilità professionale geometra: contratto nullo
La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità di un contratto d'opera professionale con un geometra, per aver ecceduto le proprie competenze (opere in cemento armato), non esclude la sua responsabilità per i danni causati. I giudici di merito hanno il dovere di valutare se la condotta del professionista configuri un illecito extracontrattuale, anche se la domanda iniziale era basata sul contratto nullo. La sentenza di appello è stata cassata per 'motivazione apparente', in quanto non aveva esaminato questa diversa qualificazione giuridica della responsabilità professionale geometra.
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