Un geometra richiedeva il pagamento delle proprie competenze per la progettazione e direzione dei lavori di un edificio residenziale. I committenti si opponevano eccependo la nullità del contratto d'opera, poiché le opere prevedevano strutture in cemento armato in zona sismica, attività riservate per legge a ingegneri e architetti. La Corte d'Appello accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo il contratto, negando ogni compenso. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso del professionista. I giudici hanno ribadito che il superamento dei limiti professionali del geometra determina la nullità del contratto d'opera, impedendo qualsiasi richiesta di pagamento, anche se i calcoli strutturali erano stati affidati a un ingegnere esterno e i clienti erano consapevoli della violazione.
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