La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'Amministratore di una società cooperativa fallita per il reato di omesso deposito delle scritture contabili. L'imputato si era difeso sostenendo di non conoscere la collocazione dei registri, custoditi presso un'altra azienda dal proprio consulente durante un suo periodo di detenzione. I giudici hanno però accertato che, dopo la scarcerazione, l'uomo aveva lavorato proprio in quei locali e aveva ignorato le ripetute richieste formali inviate tramite PEC dalla curatela fallimentare. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la riqualificazione del reato originario di bancarotta in quello meno grave di omesso deposito non viola il diritto di difesa, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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