Due soci di una società di persone impugnano un avviso di liquidazione per un'imposta straordinaria su un immobile. Durante la causa, i contribuenti chiedono la definizione agevolata della controversia. L'Agenzia delle Entrate nega la sanatoria, sostenendo che l'atto impugnato sia di mera liquidazione e non impositivo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei contribuenti. I giudici chiariscono che, per accedere alla definizione agevolata, conta la natura sostanziale dell'atto e non il suo nome formale. Poiché l'avviso determinava per la prima volta un valore maggiore dell'immobile, esso costituisce un atto impositivo a tutti gli effetti. Di conseguenza, la Cassazione annulla il diniego del fisco e dichiara estinto il processo.
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