La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica di un appello tributario a mezzo PEC, effettuata prima dell'attivazione del Processo Tributario Telematico in una data regione, è da considerarsi giuridicamente inesistente. Tale vizio insanabile comporta che la sentenza di primo grado diventi definitiva. Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate ha visto accolto il proprio ricorso contro un contribuente, poiché la notifica PEC inesistente aveva reso invalido l'appello di quest'ultimo, portando alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
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