Un cittadino straniero, dopo essere stato espulso dall'Italia come misura alternativa alla detenzione, contrae matrimonio con una cittadina italiana. Successivamente, richiede la revoca del provvedimento di espulsione per poter rientrare regolarmente in Italia e ricongiungersi con la moglie. Il Magistrato di Sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, stabilendo che l'espulsione come misura alternativa, una volta eseguita, estingue la pena e definisce il procedimento. Il matrimonio successivo, essendo un evento posteriore all'esecuzione del provvedimento, non può giustificare la revoca di un atto ormai definitivo ed eseguito. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
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