La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38511/2024, ha stabilito il criterio per determinare la competenza territoriale per reati online di illecito trattamento di dati personali. Nel caso di specie, dati sensibili di una persona sono stati diffusi su un noto social network da più soggetti residenti in luoghi diversi, rendendo impossibile individuare il luogo di consumazione del reato. La Corte ha chiarito che il reato è istantaneo e, data l'incertezza sui luoghi e la pluralità di residenze degli imputati, si applica il criterio residuale dell'art. 9, comma 3, c.p.p. La competenza spetta quindi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
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