La Corte di Cassazione ha stabilito che la caparra confirmatoria è un contratto di natura reale, che si perfeziona solo con la consegna effettiva della somma di denaro. Una semplice promessa di pagamento, non seguita dalla dazione, non consente al creditore di avvalersi dei rimedi tipici previsti dall'art. 1385 c.c., come la ritenzione della somma o la richiesta del doppio. Il caso riguardava una promittente venditrice che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una caparra mai versata dalla promissaria acquirente. La Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito, rigettando il ricorso e ribadendo che senza la 'traditio' (consegna), il patto sulla caparra non produce i suoi effetti specifici.
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