La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale sulla tempestività degli atti processuali. In caso di deposito telematico, il momento che determina il rispetto dei termini non è l'accettazione da parte della cancelleria, ma la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (PEC). Nel caso specifico, l'appello di un notaio, ritenuto tardivo in secondo grado, è stato considerato tempestivo perché la ricevuta di invio telematico era stata generata entro il termine di dieci giorni dalla notifica, annullando così la precedente dichiarazione di improcedibilità.
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