Un creditore, a seguito di un risarcimento per responsabilità sanitaria, pignora i crediti che la struttura sanitaria debitrice vantava nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale. La struttura si oppone al pignoramento, ma il giudizio si svolge senza la partecipazione dell'Azienda Sanitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero processo, affermando il principio inderogabile del litisconsorzio necessario del terzo pignorato. Quest'ultimo, avendo un interesse diretto, deve obbligatoriamente partecipare al giudizio di opposizione, pena la nullità insanabile di tutti gli atti. La causa è stata rinviata al giudice di primo grado per essere celebrata nuovamente con la corretta partecipazione di tutte le parti.
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