Una società fornitrice di energia ha tentato una sospensione fornitura nei confronti di un'azienda cliente, in concordato preventivo, a causa di debiti derivanti da un contratto precedente e già scaduto. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima tale azione, specificando che il rimedio della sospensione della prestazione (ex art. 1460 c.c.) non può essere utilizzato per inadempimenti relativi a rapporti contrattuali distinti e autonomi. La Corte ha inoltre negato la qualifica di 'creditore strategico' al fornitore, poiché il bene fornito era reperibile sul mercato, respingendo così la sua richiesta di risarcimento danni.
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