La Procura ricorre contro un'ordinanza che ha annullato una richiesta di rinvio a giudizio. Il motivo era il mancato interrogatorio di un imputato, che lo aveva richiesto tramite un indirizzo PEC non corretto. La Procura sosteneva che l'ordinanza fosse un atto abnorme, data l'inefficacia della richiesta secondo le nuove norme telematiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, specificando che, sebbene l'ordinanza del giudice potesse essere viziata da un errore di diritto, non configurava un atto abnorme in quanto non creava una stasi processuale irrisolvibile.
Continua »