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Art. 151 TFUE

7 provvedimenti

Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7873/2023, ha respinto il ricorso di alcuni docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, negando il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La Corte ha stabilito che il solo possesso del titolo non è sufficiente e che l'annullamento di un decreto ministeriale da parte del giudice amministrativo non estende i suoi effetti a chi non ha impugnato l'atto, consolidando un orientamento restrittivo sull'accesso a tali graduatorie.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7785/2023, ha stabilito che il possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). La Corte ha rigettato il ricorso di alcune insegnanti, chiarendo che l'accesso a tali graduatorie era riservato a chi era già inserito nelle previgenti graduatorie permanenti al momento della loro trasformazione e chiusura a nuovi inserimenti, disposta dalla legge n. 296/2006.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7783/2023, ha stabilito che il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La Corte ha rigettato il ricorso di una docente, precisando che l'annullamento di un precedente decreto ministeriale non produce effetti generalizzati (erga omnes) tali da creare un diritto all'inserimento per tutti i docenti in possesso del titolo.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7681/2023, ha respinto il ricorso di due docenti che chiedevano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in virtù del possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. La Corte ha stabilito che tale titolo, da solo, non è sufficiente a garantire l'accesso a tali graduatorie, chiuse a nuovi inserimenti dalla legge n. 296/2006. La decisione conferma un orientamento consolidato, sottolineando che neppure l'annullamento di precedenti decreti ministeriali può creare un diritto automatico all'inserimento per tutti i soggetti non precedentemente inclusi.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
Un gruppo di insegnanti con 'diploma magistrale' ottenuto entro l'a.s. 2001/2002 ha richiesto l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). La Corte di Cassazione ha respinto il loro ricorso, ribadendo un principio consolidato: il solo possesso del diploma non è un titolo sufficiente per accedere a tali graduatorie. La Corte ha inoltre chiarito che l'annullamento di un decreto ministeriale da parte del Consiglio di Stato non crea automaticamente un diritto generalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per tutti i docenti.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non è sufficiente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7673/2023, ha stabilito che il solo possesso del diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). La Corte ha rigettato il ricorso di una docente, chiarendo che tali graduatorie sono state chiuse a nuovi inserimenti dalla legge n. 296/2006 e che l'annullamento di un decreto ministeriale da parte del giudice amministrativo non crea un diritto generalizzato all'inserimento.
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Contratto a tempo determinato: tutele Fondazioni Liriche
Un lavoratore del settore lirico-sinfonico ha contestato la legittimità di una serie di contratti a tempo determinato stipulati con una nota Fondazione. La Corte d'Appello aveva respinto le sue richieste, ritenendo prescritta l'impugnazione per i contratti più datati e validi quelli più recenti, in base alla normativa sulla "acausalità". La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato la complessità della questione, che contrappone la normativa nazionale a quella europea (Direttiva 1999/70/CE) sulla prevenzione dell'abuso del contratto a tempo determinato. Data l'assenza di precedenti specifici e la particolare valenza della decisione, ha disposto il rinvio della causa a un'udienza pubblica per un esame approfondito.
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